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COMUNE  RIGNANO FLAMINIO
Piazza IV Novembre n. 1
- A  R E A   A M M I N I S T R A T I V A –

REGOLAMENTO SCUOLABUS COMUNALE

TITOLO I AUTOTRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – FINALITA’

  1. L’Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto soprattutto ai cittadini residenti, per concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.
  2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” , e dalla relativa circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23/1997 dell’11 marzo 1997 “D.M. 31 gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO

  1. L’organizzazione del servizio è assicurato dal competente Ufficio delle politiche scolastiche ed educative del Comune, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
  2. Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Direttore scolastico, e tempestivamente  comunicato all’amministrazione comunale e affisso  negli appositi spazi comunali.
  3. Hanno diritto all’autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Rignano Flaminio, iscritti alle scuola materne, elementari e medie.
  4. Annualmente, all’atto delle iscrizioni, gli Uffici Comunali competenti predispongono il piano annuale di trasporto con l’indicazione degli orari e con l’indicazione di eventuali servizi porta a porta per gli alunni portatori di handicap.
  5. I percorsi che dovranno seguire gli scuolabus saranno valutati all’inizio di ogni anno scolastico da una Commissione formata dai Responsabili degli uffici, autisti comunali o ditta appaltatrice, Direzione scolastica, 1 membro di minoranza , 1 membro di maggioranza più l’Assessore preposto, con la collaborazione della Direzione scolastica. . Potranno essere disposti punti di fermata a distanza dall’abitazione nei casi di difficoltà di accesso alla strada, presenza di strade private, a seguito di presentazione di domanda da parte degli utenti. L’iscrizione al servizio si effettua ogni anno ed i cambi di residenza o variazioni vanno tempestivamente comunicati all’Ufficio scuola.

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

  1. Il servizio di trasporto scolastico per le scuole materne,  elementari e medie è gestito mediante l’utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale o mediante apposite convenzioni.
  2. Nei casi di trasferimenti di plessi per accorpamenti e/o altri motivi organizzativi, l’Amministrazione Comunale si farà carico di attivare specifico servizio di trasporto nei limiti delle proprie potenzialità tecnico-logistico e di bilancio.

Art. 4 – EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

  1. Al fine di ottimizzare l’uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti  sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere che  altri utenti che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti nei  istituti scolastici del Comune di Rignano Flaminio , purché vi siano posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone del territorio comunale prossime, e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna. A tal uopo, la richiesta di iscrizione al servizio si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all’accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Art. 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

  1. Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno, pena l’esclusione dallo stesso
  2. Per la richiesta, occorre compilare e sottoscrivere l’apposito modulo presso l’Ufficio scuola, entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione, la famiglia si impegna a rispettare il regolamento dell’autotrasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
  3. Se il minore frequenta la scuola materna o elementare, la famiglia si impegna, sottoscrivendo un apposito modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola, o a comunicare l’eventuale persona delegata.
  4. Se il minore frequenta la scuola media, sempre attraverso la sottoscrizione del modulo, la famiglia autorizza l’autista dello scuolabus e l’operatore del Gestore del servizio, a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell’orario di rientro previsto.
  5. Per le eventuali domande pervenute durante l’anno scolastico (nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio e che non debbano comportare radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

Art. 6 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

  1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola materna e della scuola elementare. In caso di uscite scolastiche anticipate del personale docente, per assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa non potrà essere assicurato il normale servizio.
  2. A questo servizio è impegnato apposito personale, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini. Gli operatori/trici o,  sono responsabili della presa in consegna del minore, della consegna alla scuola e della riconsegna esclusivamente ai genitori e/o a persona adulta e non incapace, da questi delegato nella domanda di iscrizione o mediante apposita autocertificazione.
  3. La responsabilità dell’autista e dell’operatore è limitata al trasporto dei bambini, ed alla discesa alla fermata stabilita.
  4. Ove l’entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un’informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole materne ed elementari.

Art. 7 – RINUNCIA O VARIAZIONE

  1. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, da un genitore del minore, e, in caso contrario la quota stabilita andrà in ogni modo corrisposta.
  2. La rinuncia, una volta presentata sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e l’iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l’anno scolastico successivo.

Art. 8 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

  1. La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere Nel determinare l’entità delle tariffe sarà tenuto conto :

-         delle esigenze di bilancio;

-         di eventuali proposte per la omogeneizzazione delle tariffe con i comuni limitrofi.

2.     Le tariffe devono essere corrisposte in soluzione mensile, con pagamento intero, all’inizio di ogni mese (entro il giorno 10).

3.     Per i mesi di settembre, dicembre e giugno, la somma da pagare deve essere considerata ridotta del 50%.

4.     Ai portatori di handicap, che rientrano nei criteri della legge n. 104/1992, è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

5.     Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l’utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere come indicato nel Regolamento di contabilità.

6.     Eventuali assenze prolungate dell’alunno, non comportano riduzioni od esoneri sia parziali che totali.

7.     Le richieste di esonero dal pagamento del servizio, sono valutate sulla base dei criteri definiti dall’apposita attestazione ISEE, cui consegue relazione dell’assistente sociale, che accerti in via definitiva la possibilità di autorizzare l’esonero o la riduzione.

8.     L’autenticità delle dichiarazioni delle richieste inoltrate, sarà accertata dall’Amministrazione comunale, tramite i propri Uffici di competenza e soprattutto gli Uffici finanziari dello Stato.

9.     Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma del codice penale.

Art. 9 – SOSPENSIONE DELL’UTENZA

  1. La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.
  2. Inoltre, l’alunno che adotta un comportamento scorretto, tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, sarà sospeso temporaneamente dal servizio, e, in caso di recidiva, potrà arrivare all’esclusione dallo stesso per l’intero anno scolastico in corso.

Art. 10 – RIMBORSO DI TARIFFE PAGATE

  1. Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse), come pure nel caso di cessazione volontaria dell’utenza, prima della fine dell’anno scolastico.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO NELL’USO DELLO SCUOLABUS

Art. 11 – AUTOMEZZO E PERSONALE

  1. Il servizio di scuolabus, oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall’autista e da un operatore accompagnatore.
  2. Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. E’ tassativamente vietato agli alunni di viaggiare in piedi durante il tragitto. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato dal Comune.
  3. L’autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l’efficienza e la sicurezza: non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall’itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente Ufficio. Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l’utenza del servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
  4. L’assistente accompagnatore/trice controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all’ingresso della scuola e, quindi, alla fermata prevista farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati, per gli alunni delle scuole materne ed elementari. Qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il/la bambino/a sarà ricondotto/a a scuola, nella sala “Ludoteca”, dove attenderà il rientro dei genitori o della persona delegata. (Del fatto sarà informata l’Amministrazione comunale, il responsabile del servizio “Ludoteca, i responsabili scolastici). Tale servizio sarà consentito per un massimo di due volte nell’arco scolastico, dopodichè il Comune sospenderà il trasporto.
  5. Entro le ore 16,00 ( ossia prima dell’apertura della ludoteca, il bambino sarà portato presso l’ufficio della Polizia Municipale da dove si provvederà ad avvisare i genitori o i loro delegati.
  6. Laddove dovesse perdurare la situazione di cui al precedente comma, e la sospensione non fosse possibile, i responsabili del servizio Ludoteca avranno l’obbligo di segnalare il nominativo all’Amministrazione Comunale, la quale corrisponderà ……………….. a fronte di tale servizio.
  7. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a ridurre di un’unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest’ultimo.

Art. 12 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

  1. Il passeggero deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l’autista o l’operatore, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura, per i quali sarà richiesto il risarcimento a carico dello stesso e degli aventi causa. Il passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall’accompagnatore che segnala l’accaduto all’Ufficio scuola. Il richiamo causa la sospensione dal servizio, senza rimborso per quanto usufruito.
  2. I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta e non incapace, segnalata nella domanda di iscrizione al trasporto o mediante autocertificazione, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito.

                                        TITOLO III ALTRO TRASPORTO

Art. 13 – TRASPORTO USCITE SCOLASTICHE

  1. All’inizio di ogni anno scolastico e con verifica all’inizio del secondo quadrimestre, sarà presentato da parte degli organi scolastici, all’Ufficio scuola del Comune, il calendario delle uscite didattiche all’interno del territorio; straordinariamente potranno essere accolte, in accordo con l’Ufficio scuola, quelle con particolare rilevanza anche al di fuori dal territorio.
  2. Le uscite didattiche effettuate entro il territorio comunale saranno completamente gratuite.
  3. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall’Amministrazione comunale saranno gratuite.
  4. Il Comune, secondo le disponibilità di bilancio, potrà annualmente erogar un contributo per le uscite didattiche fuori del territorio comunale, per le quali la scuola provvederà direttamente con propri mezzi.

 Art. 14 – TRASPORTO SERVIZI ESTIVI

  1. Nei mesi di luglio e agosto, gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi sono determinate annualmente  con specifico atto deliberativo di Giunta Comunale.

 Art. 15 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune.
  2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.

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